Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974.

Cosa fa

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, accluso ai Provvedimenti Delegati sulla scuola formato dalle varie componenti dell’Istituto e si occupa della gestione e dell’amministrazione trasparente degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani.

Nei giorni 17 e 18 Novembre 2024 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che sarà in carica per il triennio 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027.

Composizione

  • il Presidente: Sig.ra Selleri Mariacristina;
  • il Dirigente scolastico: PLEBANI Nadia Maria (che è membro di diritto).
  • Componente Docenti:
    • Baitelli Federica;
    • Bardi Francesco;
    • Chiodaroli Delia;
    • Lanzini Liana;
    • Mutti Claudia;
    • Occhetta Anna;
    • Panzeri Dario;
    • Radici Maria Cristina.
  • Componente Genitori:
    • Conte Pierluigi;
    • Melacarne Verusca;
    • Selleri Mariacristina;
    • Tengattini Stefano.
  • Componente studenti (nomina annuale):
    • Cittadini Sofia;
    • Gedeon Davide;
    • Omodei Lorenzo;
    • Ramera Marta.
  • Componente A.T.A:
    • Bilotta Rosanna;
    • Perali Giorgio.

 

Il Consiglio di istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva, composta da:

  • Dirigente Scolastico (Presidente);
  • D.S.G.A. Bilotta Rosanna (Segretario verbalizzante);
  • Occhetta Anna (docente);
  • Perali Giorgio (ATA);
  • Conte Pierluigi (genitore);
  • Cittadini Sofia (studente).

Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva (art. 10 dlgs 16.04.1994 n. 297)

  • adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
  • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  • adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  • criteri generali per la programmazione educativa;
  • criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche , interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  • promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo ;
  • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto.
  • Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
  • Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto. 3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  • Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  • Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
  • Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
  • Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
  • Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  • La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
  • La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
  • Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.

Organizzazione e contatti

Contatti